LE INFORMAZIONI UTILI

Cremazione

La cremazione del corpo del defunto è oggi una pratica sempre più diffusa anche nel nostro Paese, effettuabile in una lunga serie di strutture autorizzate, prevalentemente coincidenti con le organizzazioni delle aree cimiteriali. La cremazione avviene immettendo nel forno crematorio il feretro, che viene ridotto in cenere attraverso un processo di combustione. Decorsa qualche ora, le ceneri vengono separate da eventuali parti metalliche (chiodi della bara, protesi, ecc.), raccolte e sigillate all’interno di un’urna, che verrà poi consegnata ai parenti.

COME MANIFESTARE LA VOLONTÀ ALLA CREMAZIONE
Per procedere alla cremazione di una salma è necessario l’attestazione della volontà del defunto di farsi cremare. Ci sono tre modi per esprimere per iscritto questa volontà:
1. un testamento registrato dal notaio;
2. un testamento olografo (cioè scritto di proprio pugno) datato e firmato;
3. l’iscrizione ad un’associazione pro cremazione riconosciuta oppure ad una società di cremazione.
L’ultima opzione comporta il pagamento di una quota di iscrizione (una tantum o annua) e implica la compilazione di un modulo, redatto a mano. In tutti i casi è possibile indicare anche la volontà di far disperdere le ceneri o di affidarle a un parente, al partner, a un amico. L’iscrizione ad una associazione o a una società pro cremazione consente di far rispettare la volontà del defunto anche in caso di opposizione da parte dei parenti.

CREMAZIONE: COME FUNZIONA E A CHI RIVOLGERSI DOPO IL DECESSO
Se il defunto era iscritto ad un’associazione o società, i familiari devono informare l’impresa incaricata del servizio funebre, che si occuperà di sbrigare tutte le pratiche necessarie ad attivare la procedura presso gli uffici municipali.
Se la volontà di farsi cremare non è stata espressa per iscritto, può essere riferita dal coniuge o dal partner (in caso di unione civile) oppure, in loro mancanza, dal parente più prossimo entro il sesto grado. Nel caso ci fossero più parenti dello stesso grado, e indicazioni contrastati, conta il parere della maggioranza assoluta dei familiari di pari grado. In questo caso la manifestazione del desiderio del defunto di essere cremato va resa davanti all’ufficiale di stato civile, nel comune di residenza in vita o di decesso del defunto stesso o nel comune di residenza del dichiarante.

DOVE AVVIENE LA CREMAZIONE
La cremazione del feretro viene effettuata in uno dei numerosi poli crematori esistenti nel nostro territorio nazionale, concentrati soprattutto nelle regioni del Nord ed in Toscana.

CREMAZIONE: COSTI
La cremazione è un servizio pubblico il cui prezzo si va ad aggiungere al costo di un funerale completo, sia esso religioso che laico. Il prezzo varia da crematorio a crematorio, entro il limite di una tariffa ministeriale massima, oggi pari ad € 509,03 + Iva, adeguata annualmente secondo il tasso di inflazione programmato.
Alcuni Comuni, tuttavia, praticano una tariffa ridotta, facendosi carico della parte di riduzione. Alla cifra base vanno aggiunte le spese per l’istruttoria della pratica e per l’affidamento o la dispersione delle ceneri, oltre a tutte le eventuali spese connesse al servizio funebre.

DOVE METTERE LE CENERI?
Le ceneri del defunto, sigillate in apposite urne cinerarie, possono essere conservate nel “cinerario comune” dei cimiteri, nelle cellette cinerarie, nei loculi dei camposanti Possono anche essere conservate in casa, attraverso l’affidamento ai familiari (o decidere di trasformarle in un anello con diamante, per esempio). Seppure la legge nazionale consenta questa possibilità di conservazione, tuttavia non disciplina le relative modalità di affidamento; si dovrà, pertanto, consultare la disciplina approntata dalla regione e dal comune di appartenenza.
Ciò che è certo è che:
• il defunto deve aver specificato questa sua volontà;
• l’urna deve essere obbligatoriamente sigillata;
• devono essere riportati i dati anagrafici del defunto.
La consegna ai familiari deve essere verbalizzata e deve essere data idonea garanzia affinché i luoghi in cui le urne sono collocate non vengano profanati, ovvero che l’urna non possa essere rimossa. Infatti, una volta affidata, l’urna non può essere spostata a proprio piacimento, ad esempio portandola con sé in una diversa abitazione: anche in questo caso occorrerà una specifica autorizzazione. La corretta collocazione e tenuta dell’urna, inoltre, è soggetta a controlli della polizia municipale.

LA DISPERSIONE DELLE CENERI
La dispersione delle ceneri è legale anche in Italia. Deve essere autorizzata, nel rispetto delle volontà del defunto, dall’ufficiale di stato civile del comune nel quale è avvenuto il decesso. Può essere consentita in apposite aree dei cimiteri (“giardini del ricordo”) o in aree private all’aperto (con il consenso dei proprietari).
Le amministrazioni comunali hanno la facoltà di permettere anche la dispersione in natura, adottando propri regolamenti al riguardo. L’incaricato della dispersione delle ceneri può essere la persona individuata in vita dal defunto stesso oppure può trattarsi del coniuge, di un altro familiare, dell’eventuale esecutore testamentario, del rappresentante legale dell’associazione o della società pro cremazione alla quale la persone deceduta si era iscritta.

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